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Dpcm e Decreto Legge: differenze e chiarezza sul tema

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In questa situazione emergenziale che stiamo vivendo, bisogna valutare anche le implicazioni giuridiche. Infatti, è noto come il governo sia intervenuto con gli strumenti normativi del caso. Strumenti che lasciano spazio ad ampio margine di perplessità ma necessari e contingenti al momento. Vediamo e chiariamo significato e differenze di Dpcm e decreto legge. Soprattutto per non incorrere nell’errore di farsi abbindolare dalle fake news.

Dpcm e decreto legge: cosa sono?

In questo periodo fioriscono, anche ad opera di operatori del settore, notizie e comportamenti poco trasparenti. Azioni che, probabilmente, sono dati da motivi di natura politica piuttosto che da esigenze di chiarezza verso i cittadini.

Tuttavia, è bene chiarire la natura dei provvedimenti normativi e amministrativi alla luce della loro reale funzione.
Partendo dal presupposto che la funzione legislativa nel nostro ordinamento è affidata al Parlamento, comprendiamo come si integra l’azione del Governo.

Il dpcm significato e acronimo di Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri è un atto amministrativo che non ha forza di legge. Per questo motivo, si tratta di un decreto ministeriale con carattere di fonte normativa secondaria. La sua funzione è dare attuazione a norme oppure varare regolamenti attuativi di norme primarie.

A differenza del decreto legge, che è un atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi di straordinarietà e urgenza. È un atto che viene emanato dal Presidente della Repubblica ed ha efficacia dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Infatti, nel caso del decreto legge non è prevista la vacatio legis ed ha efficacia immediata. L’adozione di questo tipo di provvedimento avviene nei casi in cui non è possibile sostenere la normale prassi parlamentare per l’emanazione di una legge.

La sua disciplina la ritroviamo nell’art. 77 della Costituzione.

Gli effetti del decreto legge

dpcm

Ci sono sostanziali differenze con il DPCM sia sotto il profilo formale che sostanziale. Gli effetti del decreto legge sono, badate bene, provvisori perché adottati in casi straordinari di necessità e urgenza. Tuttavia, stante questa natura eccezionale, nel nostro ordinamento non può mai venir meno il controbilanciamento dei poteri. Infatti, dopo la sua emanazione il Parlamento deve convertire il d.l. in legge dello stato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U. Nel periodo immediatamente successivo la sua entrata in vigore, esso produce tutti gli effetti e va applicato. La mancata conversione da parte del Parlamento va venir meno tutte le disposizioni in esso contenute e gli effetti prodotti fino a quel momento.
La portata e l’importanza di questi atti è così forte che la Costituzione non fa venir meno le esigenze di tutela. Stante la situazione che giustifica l’emanazione del decreto legge, il ruolo della riserva di legge non può essere intaccato.
In ragione di ciò, secondo il c.2 dell’art. 77, “il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge”. E nel momento in cui li adotta “deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere”.

La funzione del DPCM

presidenza consiglio ministri

Abbiamo visto come si comportano all’interno della gerarchia delle fonti normativa il DPCM e il decreto legge. Chiarito che per il primo non si tratta di un provvedimento “calato dall’alto” senza alcuna legittimazione, vediamone il ruolo.
 Come dicevamo, trattandosi di un decreto ministeriale, nell’ambito della materia di competenza, il discorso vale anche per l’atto emanato dal presidente del Consiglio dei ministri.

Pertanto, anche i decreti ministeriali non possono derogare a quanto stabilito dalla Costituzione né alle leggi primarie. È sempre una fonte normativa superiore a richiedere l’adozione di regolamenti e disposizioni chiarificatrici tramite l’emozione di D.M. Per questo motivo, le norme regolamentari di cui stiamo parlando, per effetto della riserva assoluta di legge (vedi. art. 25 Cost.) non possono riguardare norme penali. Pertanto, l’adozione di questi atti ministeriali e governativi che, nella situazione attuale, dispongono le misure attuative stabilite da legge ordinaria. Quindi, è il caso di evitare confusione e non lasciarsi ingannare da riferimenti a “atti dittatoriali” poiché non è così.

DPCM e Decreto legge: differenze e ragioni di opportunità

Il largo uso del DPCM, che è prerogativa esclusiva del Presidente del Consiglio, ha il vantaggio dell’immediatezza. Infatti, l’emanazione di questo decreto non comporta come nel caso del decreto legge, l’esigenza di confronto parlamentare. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, sono sorti diversi dubbi di legittimità non solo dalle opposizioni ma anche dal mondo giuridico. Le misure restrittive e gli altri obblighi attualmente vigenti, adottati con uno strumento legislativo di rango secondario, creano non pochi dubbi.

Per le misure in vigore per il periodo natalizio, si è utilizzato il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, meglio conosciuto come Decreto Natale. Stavolta, si è preferita l’adozione di uno strumento legislativo che non solo è previsto dalla Costituzione ma si adatta maggiormente alla situazione. Infatti, natura del decreto legge vuole che, oltre la sua immediata efficacia come nel caso del DPCM, si effettui entro 60 giorni la conversione in legge. Pertanto, il testo dovrà essere approvato dal Parlamento per continuare a essere efficace ovvero restare in vigore.

Sotto il profilo politico, oltre che giuridico-costituzionale, questa scelta risulta di gran lunga più adeguata. La gestione e la regolamentazione da seguire per garantire le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, si avvale dei più tecnici, e in questo caso indicati e atti a specificare, DPCM.


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